Assicurazioni

Agesind Viaggi della Etli Meditur srl, in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli, che i partecipanti sono tenuti a sottoscrivere al momento della prenotazione del viaggio. La polizza è depositata presso la sede di Agesind Viaggi, Piazza San Domenico 15 - 95124 Catania. Le garanzie considerate sono "Spese di Annullamento", "Interassistance 24 ore su 24", "Bagaglio" e le relative condizioni generali sono contenute integralmente anche nel Certificato Assicurativo che sarà consegnato, unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

definizioni


Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Europa: i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madeira, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.
Familiare: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione. Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro. Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino. Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.
Mondo: i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa. Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale. Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.
Condizioni Comuni alle Garanzie 1. Decorrenza - Scadenza - Operatività Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide: "Spese di Annullamento" -dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con il fruimento del primo servizio contrattualmente convenuto; "Bagaglio" e "Interassistance 24 ore su 24" -per i soli cittadini residenti/domiciliati in Italia; -dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista; -per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio; -fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione. 2. Forma delle Comunicazioni Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto. 3. Oneri Fiscali Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato. 4. Rinvio alle Norme di Legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie) Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da: - quarantene; - epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tali da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile, a solo titolo esemplificativo e non limitativo: -chiusura di scuole, -chiusura di aree pubbliche, -limitazione di trasporti pubblici in città, -limitazioni al trasporto aereo.

garanzie


Spese di Annullamento Art. 1 - Oggetto - L'assicurazione rimborsa, entro il capitale assicurato, la penale di annullamento (con esclusione della quota d'iscrizione) dovuta per contratto dall'Assicurato all'Organizzatore del Viaggio od al Vettore, in base a quanto previsto dalle Condizioni generali del contratto di Viaggio, se il viaggio e o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione: 1.1 - Malattia, infortunio o decesso dell'Assicurato, del coniuge o convivente more uxorio, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore. 1.2 - Malattia con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di Assicurati minorenni. 1.3 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente e con la quale l'Assicurato doveva partecipare al viaggio, purché assicurata, nonché del suo coniuge o convivente more uxorio, dei suoi figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore. 1.4 - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a dell'Assicurato. 1.5 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato dell'Assicurato. 1.6 - Impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento/sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità) dell'Assicurato o nuova assunzione. 1.7 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate tali dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. 1.8 - Intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificate all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio. 1.9 - Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore. 1.10 - Furto di documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento prima della data di partenza prevista. Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.5 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio. In caso di rinuncia a seguito di malattia, infortunio o decesso di una delle persone indicate agli artt. 1.1 e 1.2, e solo qualora fra gli Assicurati vi siano dei minorenni, viene rimborsata anche la penale addebitata per la contemporanea rinuncia dell'eventuale baby-sitter, purché assicurata ed espressamente segnalata sulla conferma di prenotazione. Art. 2 - Limitazione - In sede di rimborso sarà applicato per ogni Assicurato uno scoperto, pari al 10% dell'importo da risarcire, con un minimo in ogni caso di € 50,00. Art. 3 - Esclusioni 3.1- Dall'assicurazione sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nel penultimo capoverso dell' art. 1, come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; sono escluse le patologie dovute da abuso di alcolici. E' escluso lo stato di gravidanza. 3.2 - Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi professionali, salvo quanto disposto al precedente art. 1.6. 3.3 - Qualora l'Assicurato si iscriva insieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate negli artt. 1.1, 1.2 e 1.3, che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti dagli artt. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, e 1.10 il rimborso sarà preso in considerazione solo per l'Assicurato direttamente coinvolto. 3.4 - Fermo restando quanto disposto dalle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti dall'articolo 1, Mondial Assistance rimborsa le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superiori a quelle effettivamente applicate (art. 1914 Cod.Civ.). Pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico dell'Assicutato. In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Mondial Assistance di effettuare un controllo medico. Art. 4 - Interruzione Soggiorno In caso di: a) rientro sanitario dell'Assicurato, organizzato ed effettuato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance, alla voce "Rientro Sanitario" oppure b) rientro anticipato a seguito di lutto in famiglia autorizzato ed organizzato dalla Centrale Operativa, come stabilito dalle condizioni contrattuali della garanzia Interassistance alla voce "Rientro Anticipato", Mondial Assistance rimborsa il pro-rata del soggiorno non usufruito, con le seguenti modalità: -per il caso previsto al punto "a" il rimborso è riconosciuto al solo Assicurato malato o infortunato; -per il caso previsto al punto "b" il rimborso è riconosciuto agli Assicurati rientrati anticipatamente. Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (esclusi, quindi, i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc., e le tasse di iscrizione). Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno. In caso di sinistro l'Assicurato deve attenersi alle disposizioni indicate dagli artt. 1 e 4 Obblighi dell'Assicurato e Disposizioni Finali delle Condizioni Generali di Assicurazione.
INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Art. 1 -    L'Assicurato in viaggio, in caso di necessità, ha diritto alle seguenti prestazioni: - Consulenza Medica - Trasporto in Ambulanza
-Rientro Sanitario quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio in Italia, la Centrale Operativa organizza interamente a proprie spese il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo.
- Esclusioni Comuni - Sono escluse dall'assicurazione tutte le infermità o lesioni curabili in loco, e che non impediscano all'Assicurato di continuare il suo viaggio o soggiorno. Sono altresì esclusi:
-le infermità derivanti da situazioni patologiche preesistenti alla partenza dell'Assicurato o alla stipulazione del contratto, le malattie croniche, neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche;
-lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; -gli infortuni o malattie derivanti da abuso di alcolici, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), da interruzione volontaria della gravidanza, da delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, da suicidio o tentato suicidio; -le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali. Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito di infortunio e fino all'importo di € 1.000,00 per i viaggi all'estero e € 500,00 per i viaggi in Italia, a condizione che le ricerche vengano effettuate da un organismo ufficiale. Tutte le prestazioni di cui al presente articolo non sono altresì dovute qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato. - Rimpatrio della Salma - Rientro di un Familiare o Compagno di Viaggio assicurato a seguito del rientro sanitario dell'Assicurato. Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Mondial Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri Assicurati fino all'importo di € 150,00 per persona (massimo 2 persone). - Spese di Viaggio di un Familiare in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato per un periodo superiore a 7 giorni. - Rientro dei Figli minori di 15 anni, quando, a seguito di infortunio, malattia od altra causa di forza maggiore, l'Assicurato non possa occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui viaggianti, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di altra persona designata dall'Assicurato un biglietto A/R in treno prima classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. - Spese di Cura (rimborso o pagamento diretto delle spese per visite mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica) e al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche, nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati). - Limitazioni - Le rette di degenza saranno pagate direttamente fino a € 200,00 per i viaggi all'estero e € 50,00 per i viaggi in Italia al giorno per persona, fermo restando il massimale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Le spese odontoiatriche urgenti e non prorogabili saranno rimborsate fino a € 100,00 per i viaggi all'estero e fino a € 50,00 per i viaggi in Italia,fermo restando il capitale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati. Le spese mediche sostenute successivamente al rientro al domicilio a seguito di evento verificatosi in viaggio, saranno rimborsate solo in caso di infortunio fino a € 100,00 per i viaggi all'estero e fino a € 50,00 per i viaggi in Italia, fermi restando il massimale nei limiti previsti per destinazione dalla Tabella Capitali Assicurati ed i sottolimiti sopra indicati, purché sostenute entro i 60 giorni successivi all'evento. Su ogni rimborso sarà applicata una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell'Assicurato. Qualora il sinistro coinvolga contemporaneamente più Assicurati, la garanzia si intenderà complessivamente prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari a 10 volte la somma assicurata per persona. Se il predetto limite massimo risulterà insufficiente a coprire per intero il totale degli indennizzi liquidabili a termini di polizza in dipendenza del medesimo sinistro, Mondial Assistance liquiderà ciascun Assicurato in base alla proporzione esistente tra il suddetto limite ed il totale degli indennizzi che sarebbero liquidabili in termini di polizza. - Spese Supplementari di Soggiorno (solo pernottamento) dell'Assicurato a seguito di malattia o infortunio, fino alla concorrenza di € 100,00. - Rientro al Domicilio dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio. Tale garanzia vale solo per l'Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano. - Rientro Anticipato - Se l'Assicurato è costretto ad interrompere anzitempo il viaggio a causa del decesso di uno dei seguenti familiari: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri, Mondial Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a suo carico le spese fino alla concorrenza di € 800,00 per i viaggi all'estero e € 250,00 per i viaggi in Italia. - Invio Medicinali urgenti (solo per i viaggi all'estero e purché in commercio in Italia). - Invio Messaggi urgenti - Qualora l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia. - Rimborso Spese Telefoniche (solo per i viaggi all'estero) documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, fino al limite massimo di € 100,00. - Interprete a disposizione quando l'Assicurato sia degente a seguito di infortunio o malattia, fino alla concorrenza di € 500,00. - Anticipo Cauzioni (solo per i viaggi all'estero) in caso di evento non doloso avvenuto all'estero, per una copertura massima di € 2.500,00 per cauzione, da restituire in ogni caso entro 15 giorni dalla costituzione della cauzione stessa. - Anticipo Denaro per spese impreviste di prima necessità alle quali non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, fino ad un massimo di € 2.500,00. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare a Mondial Assistance garanzie bancarie o di altro tipo ad essa ritenute adeguate. - Protezione Documenti e Carte di Credito nel caso di furto o smarrimento.

interassistance - disposizioni finali


Art. 2 - Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Mondial Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso si impegna a restituire i biglietti di viaggio non utilizzati.
Art. 3 - Esclusioni - Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi provocati da: - viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; espianto e/o trapianto di organi;
- guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; - esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico; atti di guerra anche civile, sciopero, sommosse, movimenti popolari o insurrezioni, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3o grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3o grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sport aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa. Sono esclusi gli infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo.
Sono esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale. Art. 4 - Scelta dei Mezzi di Trasporto - Nei casi in cui si renda necessario un trasporto sanitario solo le esigenze di ordine medico saranno prese in considerazione nella scelta del mezzo di trasporto che potrà essere:
- aereo sanitario con équipe medica - aereo di linea in classe turistica con eventuale barella - treno e se necessario vagone letto - autoambulanza - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
In tutti gli altri casi in cui è previsto il trasporto degli Assicurati potranno essere utilizzati i seguenti mezzi: - aereo di linea in classe turistica - treno in prima classe e/o vagone letto - autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore - ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.
Art. 5 - Doppia Assicurazione - Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini dell'art. 1 del Certificato Assicurativo, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.
Art. 6 - Responsabilità - Mondial Assistance declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui all'art. 1 in caso di: - movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche ed ogni altro fenomeno naturale o atmosferico;
-trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni;
disposizioni delle Autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

bagaglio


Art. 1 - Oggetto - Sono assicurate contro furto, incendio, rapina, scippo, mancata riconsegna e/o danneggiamento da parte del Vettore tutte le cose che l'Assicurato prende con sé per il fabbisogno personale durante il viaggio, come pure il bagaglio spedito a mezzo di un'impresa di trasporto.
L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi: a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valige, ecc.) b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, cineprese, ecc.) c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc.) d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, a seguito di ritardo superiore alle 12 ore nella riconsegna del bagaglio, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di € 100,00, fermo restando il massimale assicurato. La richiesta dovrà essere documentata con le fatture o ricevute di acquisto in originale. L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino alla concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5. Art. 2 - Limitazioni
2.1 - Sono coperti cumulativamente fino al 50% dell'intero capitale assicurato: a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
b) apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio, televisori, registratori, apparecchiature elettroniche: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.). 2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di € 50,00. I corredi fotocineottici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.
2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Mondial Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.
Art. 3 - Esclusioni - Sono esclusi dall'assicurazione: a) il denaro in ogni sua forma (banconote, assegni, traveller's chèques, carte di credito, ecc.), i biglietti di viaggio, documenti, titoli e collezioni di qualsiasi natura, gli oggetti d'arte, le armi in genere, le merci, le attrezzature professionali, i telefoni portatili, i personal computer, i campionari, le pellicole fotocinemato- grafiche, i nastri magnetici e i compact-disc, le attrezzature da campeggio, le attrezzature sportive in genere ed i caschi; b) i danni causati, direttamente o indirettamente, da disposizioni delle Autorità, avvenimenti bellici, disordini civili o militari, sommosse, scioperi, mine, saccheggi, terremoti, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; c) i danni provocati dolosamente o per grave incuria dell'Assicurato; d) i danni dovuti all'usura normale, vizio proprio, colaggio di liquidi, tarme, vermi, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, intemperie; e) i danni di rottura, a meno che siano dovuti ad un incidente occorso al mezzo di trasporto, a forza maggiore, furto con scasso, rapina, aggressione a mano armata, incendio od estinzione di incendio; f) i danni causati dall'aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto e dalla caduta di perle vere o pietre preziose dalla loro incastonatura; g) il furto o i danni causati dal personale dell'Assicurato; h) i furti di bagagli lasciati a bordo di motoveicoli, ciclomotori e biciclette; i) le autoradio ed i riproduttori, nonché gli accessori fissi e di servizio di qualsiasi veicolo; j) gli oggetti acquistati nel corso del viaggio. 3.1 - I bagagli, oggetti ed effetti lasciati nell'automobile, nel camper o nel caravan sono assicurati soltanto se riposti in un vano non visibile dall'esterno o nel bagagliaio chiuso a chiave, e se il veicolo viene lasciato in una autorimessa od in un parcheggio custoditi ed a pagamento. Art. 4 - Primo Rischio Assoluto - La presente assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e pertanto Mondial Assistance pagherà gli eventuali danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza tenere conto alcuno dell'ammontare del valore del bagaglio, fermo restando il diritto di rivalsa verso il responsabile del danno, come previsto dall'art. 1915 Cod.Civ. Art. 5 - Indennizzo - L'indennità per la perdita totale o parziale e l'avaria degli oggetti assicurati è calcolata sulla base del loro valore commerciale al momento del sinistro. Se gli oggetti assicurati hanno subito un deprezzamento in seguito all'uso o per altre ragioni, se ne terrà equamente conto. In caso di danneggiamento sarà rimborsato il costo della riparazione, dietro presentazione della relativa fattura.

obblighi dell'assicurato e disposizioni finali


In caso di sinistro Art. 1 - Al verificarsi del sinistro l'Assicurato deve: -per richieste di assistenza contattare telefonicamente immediatamente la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24, -per tutte le altre garanzie scrivere entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni), specificando in ogni caso i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; il genere, l'entità e le circostanze nelle quali il sinistro si è verificato. Egli dovrà attenersi a quanto disposto dal successivo art. 4, fornendo inoltre a Mondial Assistance tutte le informazioni richieste e mettendo a disposizione tutti i giustificativi necessari. Inoltre, concludendo l'assicurazione, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che hanno visitato e preso in cura l'Assicurato stesso e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, consentendo a Mondial Assistance l'uso delle informazioni richieste ai soli fini contrattuali. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod.Civ. Art. 2 - L'Assicurato è tenuto a cedere a Mondial Assistance, fino alla concorrenza dell'indennità da questa pagata, i propri diritti di rivalsa verso i terzi responsabili, mettendo in condizione Mondial Assistance di esercitare tali diritti. Art. 3 - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana. Art. 4 - Obblighi in caso di sinistro: SPESE DI ANNULLAMENTO In caso di annullamento avvisare immediatamente l'Agenzia dove è stato prenotato il viaggio e scrivere entro 5 giorni, a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni), allegando la certificazione medica o di ricovero e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata o infortunata, o altra documentazione relativa al motivo della rinuncia. Inviare inoltre, anche successivamente, copia del contratto di vendita rilasciato dall'Agenzia di Viaggi ai sensi del D.Lgs. n 111 del 17.3.95, copia del programma di viaggio e
relativo regolamento penali, copia estratto conto di prenotazione e copia estratto conto delle penali dovute per l'annullamento emessi dall'Organizzatore del Viaggio, ricevuta del pagamento effettuato ed eventuali documenti di viaggio (biglietti, voucher, visti, ecc.). In caso di interruzione del soggiorno per motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del soggiorno non usufruito dovrà essere inviata entro 5 giorni dal rientro, per iscritto, a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni). INTERASSISTANCE 24 ORE SU 24
Per ogni richiesta di assistenza contattare la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 Dati Indispensabili all'Intervento E' assolutamente indispensabile che vengano comunicati i dati necessari all'intervento, e più precisamente:
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito -il tipo di assistenza richiesto -il numero del presente Certificato Assicurativo -l'indicazione esatta della località da dove viene effettuata la richiesta
-il numero telefonico (e a chi corrisponde) dove richiamare.
Consulenza Medica/Rientro Sanitario
Comunicare il nome ed il recapito telefonico del medico che la Centrale Operativa dovrà contattare. In caso di ricovero, fornire i dati relativi all'ospedale od alla clinica in cui si trova il malato o l'infortunato.
Spese di Cura Conservare ed inviare entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni) gli originali delle ricevute delle spese sostenute, le diagnosi, le prescrizioni e, in caso di ricovero, la cartella clinica. Utilizzare, ove possibile, le prestazioni mutualistiche convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. BAGAGLIO In caso di Danni subiti in Aeroporto: - mancata riconsegna od avaria: effettuare immediatamente il P.I.R. (Rapporto Irregolarità Bagaglio) presso l'ufficio aeroportuale "Lost and Found". Inoltrare sempre reclamo scritto al Vettore Aereo; -furto: sporgere regolare denuncia scritta all'Ufficio di Polizia dell'aeroporto. In caso di Danni subìti in altre Circostanze: sporgere immediatamente regolare denuncia scritta alle Competenti Autorità locali di Polizia. Inoltrare sempre reclamo scritto con richiesta di rimborso al Vettore od all'Albergatore eventualmente responsabili. In ogni Caso: notificare il danno scrivendo entro 5 giorni a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Servizio Liquidazione Danni) presentando, anche successivamente, la copia del reclamo effettuato nel luogo dove si è verificato il danno, nonché la distinta degli oggetti o beni sottratti o danneggiati, corredata dalle relative fatture e/o scontrini fiscali. Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

nota informativa al Contraente


Predisposta ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997
Ai sensi dell'art. 2952 Cod.Civ. “i diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto”.
- Reclami in merito al contratto Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società: Mondial Assistance Italia S.p.A. Servizio Qualità Via Ampère, 30 - 20131 Milano (Italia) fax: +39 02 26 624 008 e-mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a: ISVAP Servizio Tutela degli Utenti Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 3)    Informazioni in Corso di Contratto Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

avvertenze


La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

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