Condizioni Generali di Contratto

1. premessa nozione di pacchetto turistico. Condizioni generali di vendita-contratto, "pacchetto turistico" e servizi


1- nozione pacchetto turistico: il Decreto Legislativo del 17 marzo 1995 di attuazione della Direttiva CEE 90/314 dispone, a protezione del consumatore, che l’organizzatore e il venditore del pacchetto turistico cui il consumatore si rivolge debbano entrambi essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività, e che il consumatore ha il diritto di ricevere copia del contratto di vendita del pacchetto turistico, e che questo costituisce documento indispensabile per accedere ai benefici del Fondo di garanzia previsto dal contratto, qualora se ne verifichino le condizioni.
Il Decreto Legislativo 111/95 definisce altresì Pacchetto Turistico l’offerta avente per oggetto viaggi, vacanze e circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
A) trasporto B) alloggio C) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico.

2. contratto di viaggio


I contratti di viaggio dei programmi proposti si intendono regolati dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 111/314    CEE, dalle convenzioni internazionali in materia e in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20/04/1970, resa esecutiva dalla L. N. 1084 del 29/12/1977, dalla Convenzione di Varsavia del 12/10/1929 sul trasporto aereo internazionale, dalla Convenzione di Berna del 25/02/1961 sul trasporto ferroviario, in quanto applicabili ai servizi oggetto del “pacchetto turistico”, nonché dalle previsioni in materia contemplate dal Codice Civile e dalle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del contratto. 3. Prenotazioni La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal Cliente. L’accettazione della prenotazione è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo al momento della conferma per iscritto da parte dell’Organizzatore. Detta conferma sarà data dall’Organizzatore direttamente o tramite le Agenzie di viaggio venditrici, se le stesse sono munite di regolare licenza e di assenso rilasciato per iscritto e di volta in volta dall’Organizzazione. Le indicazioni relative al pacchetto turistico    non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’Organizzatore in tempo utile prima del viaggio, come previsto dal D. L. 111/95.

4. pagamenti


All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo della quota di partecipazione e l’intera quota di iscrizione al viaggio. Il saldo dovrà essere versato entro 30 gg prima della data di partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 gg precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero ammontare del prezzo del pacchetto turistico al momento dell’iscrizione. Il mancato pagamento delle quote nelle modalità sopra espresse costituisce clausola di risoluzione del contratto, determinandone la decadenza immediata, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzazione.

5. validità, quote ed eventuali modifiche del "pacchetto turistico"


I prezzi indicati nel contratto possono subire modifiche fino a 20 gg prima della data di partenza e soltanto in seguito a variazioni:
- costo del trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizituristici,qualiimposte,tasse di atterraggio, di imbarco o di sbarco nei porti e aeroporti;
- del tasso di cambio applicato in questione. Per tali variazioni si fa riferimento al corso dei cambi indicati nella scheda tecnica e al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma oggetto del pacchetto turistico. Se, prima della partenza, l’Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione, affinché il Consumatore ne prenda atto. A tale fine si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero qualunque variazione su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico, considerato nella sua globalità. Il Consumatore che riceve comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% del costo del pacchetto, avrà facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diverrà parte integrante del contratto, con l’individuazione delle variazioni e dell’incidenza delle stesse sul prezzo.
Il Consumatore dovrà dare comunicazione delle sue decisioni all’Organizzatore o al Venditore entro 2 gg lavorativi dalla comunicazione delle eventuali variazioni che altrimenti si intendono accettate. L’Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà adoperarsi per predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del Consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non sia praticabile alcuna via alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l’Organizzatore provvederà al rientro del Consumatorealluogodipartenzao diverso luogo eventualmente pattuito senza supplemento di prezzo, con un mezzo equivalente a quello previsto dal contratto, ma soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. Eventuali modifiche richieste dal Consumatore, a prenotazione già accettata, obbligano l’Organizzatore soltanto se è nei limiti in cui possano essere sodisfatte. In ogni caso la richiesta di modifiche comporta l’addebito al Consumatore delle maggiori spese sostenute dall’Organizzatore.

6. recesso del Consumatore


Il Consumatore può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto nell’eventualità delle variazioni al contratto nella misura riportata espressamente al precedente “art. 5”. In via alternativa il Consumatore ha diritto ad usufruire di un altro pacchetto turistico, ovvero ad essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso.
Il pacchetto turistico di cui il Consumatore decide di usufruire dovrà essere di importo non inferiore a quello originariamente previsto.
Se l’Organizzatore o il Venditore non sono in grado di offrire un pacchetto alternativo di importo equivalente o superiore a quello originario, il Consumatore ha diritto ad essere rimborsato della differenza. Il Consumatore che receda dal contratto per motivi diversi da quelli contemplati dall’art. 5 delle presenti condizioni, avrà diritto alla somma versata al netto della quota di iscrizione, gli oneri e le spese per l’annullamento dei servizi e delle penalità di seguito indicate: 10% della quota di partecipazione fino a 30 gg prima della partenza; 25% della quota di partecipazione fino a 15 gg prima della data di partenza; 40% della quota di partecipazione fino a 15 gg prima della data di partenza per i viaggi con voli speciali diretti; 60% della quota di partecipazione fino a 6 gg prima della data di partenza; 80% della quota di partecipazione fino a 3 gg prima della data di partenza; 100% della quota di partecipazione per rinuncia pervenuta nei 3 gg dalla partenza o per mancata presentazione alla partenza o interruzione del viaggio. Così pure non spetterà nessun rimborso al Consumatore che non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti per l’espatrio, visti sanitari dove richiesti.
Nel caso di Gruppi precostituiti, le penalità di cui sopra verranno concordata di volta in volta alla firma del contratto.

7. sostituzione


Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: A) l’Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 gg lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario; B) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, nonché alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persone diverse dal Cliente rinunciatario; C) il soggetto subentrante rimborsi all’Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà notificata all’atto della comunicazione della cessione.
Il Cliente rinunciatario dovrà in ogni caso corrispondere la sola quota di iscrizione, se prevista, ma sarà solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
L’Organizzatore non è responsabile della mancata accettazione del nuovo nominativo da parte di terzi fornitori del servizio.

8. mancata esecuzione


Il Consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6, commi1° e 2°, anche nel caso in cui, prima della partenza, l’Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del Consumatore, comunichi l’impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L’Organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente di inizio dei servizi turistici indicato.
In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al precedente art. 6, commi 1° e 2°, l’Organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 gg lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

9. obblighi dei partecipanti


I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall’Organizzatore, ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire per le loro inadempienze alle sopra esaminate obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire all’Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti di terzi responsabili del danno, ed è responsabile verso l’Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all’Organizzatore, all’atto della prenotazione, eventuali esigenze che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ve ne risulti possibile l’attuazione.

10. classificazione alberghiera


In assenza di una classificazione ufficiale riconosciuta dalle Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della CEE cui il relativo servizio si riferisce, la sistemazione
alberghiera e il suo livello sono affidate all’Organizzatore, che opererà in base ai propri criteri di valutazione degli standard di qualità.

11. regime di responsabilità


L’Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni dovute e previste dal contratto, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente, o da terzo fornitori di servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del Consumatore (comprese iniziative assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da quello estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, prevedere o risolvere.

12. limiti del risarcimento


Il risarcimento dovuto per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità di risarcimento previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui inadempimento ne ha determinato la responsabilità: e precisamente la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato dall’AJA nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Bruxelles (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell’Organizzatore.
In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l’importo di 2000 Franchi oro Germinal per danni alle cose previsto dall’art. 13 n. 2 CCV e di 5000 Franchi oro Germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall’art. 1783 C.C.
Qualora il testo originario delle predette convenzioni avesse a subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali circa le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle fonti di diritto uniformi vigenti al momento del verificarsi dell’evento dannoso.

13. obbligo di assistenza


L’Organizzatore è tenuto a presentare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale in riferimento ed esclusivamente agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore non è responsabile nei confronti del Consumatore , per l’inadempimento da parte del Venditore e degli obblighi a carico
di quest’ultimo.

14. reclami


Il Consumatore, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all’Organizzatore le difformità ed i vizi del pacchetto turistico, nonché le inadempienze nella sua organizzazione o realizzazione, all’atto stesso del loro verificarsi o, se non subito riconoscibili, entro 10 gg dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. Detta comunicazione dovrà avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’Organizzatore o al Venditore. Qualora i reclami siano presentati nel luogo di esecuzione delle prestazioni turistiche, l’Organizzatore deve prestare al Consumatore l’assistenza richiesta dal precedente art. 13 al fine di ricercare una pronta ed equa soluzione. Analogamente dovrà provvedere l’Organizzatore, anche nel caso di reclamo presentato al termine dei servizi, garantendo in ogni caso una sollecita risposta alle richieste del Consumatore.

15. assicurazione contro le spese di annullamento e di rimpatrio


Se non espressamente comprese nel prezzo, prima della partenza è possibile ed anzi consigliabile stipulare presso gli uffici dell’Organizzatore o del Venditore speciali polizze assicurative contro l e s p e s e d e r i v a n t i dall’annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli, nonché stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

16. fondo di garanzia


Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo Nazionale di Garanzia, cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell’art. 21 D. L. N.111/95, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: A) rimborso del prezzo versato;
B) suo rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Il fondo deve altresì fornire disponibilità economica immediata in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasioni di emergenza imputabili o meno al comportamento dell’Organizzatore.
Le modalità di intervento del fondo sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 21 n. 5 D. L. 111/95.

addendum


Condizioni generali di vendita dei singoli servizi turistici: A) disposizioni normative. I contratti aventi ad oggetto
l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio, ovvero di “pacchetto turistico”, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni del CCV: art. n.1,n.3en.6;art.dan.17an.23; art. da n. 24 a n. 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione.
B) condizioni di contratto A tali contratti sono    altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportati: art. 3, 1° comma; art. 10; art. 14, 1° comma; art. 15; art. 17; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di viaggio o soggiorno organizzato o pacchetto turistico, la terminologia delle citate clausole è relativa al contratto di pacchetto turistico (Organizzatore, Viaggio, ecc.); va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita dei singoli servizi turistici (Venditore, Soggiorno, ecc.). C) Recesso del Consumatore. Al Consumatore che receda dal contratto per qualsiasi motivo purché non imputabile al Venditore o all’Organizzatore, sarà addebitata la quota di iscrizione.

comunicazione obbligatoria


Ai sensi dell’art. 16 Legge 296/98, la Legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi vengonocommessiall’Estero.

precisazioni


Le norme sopra riportate esplicitano in maniera sintetica solo alcune parti delle garanzie offerte e delle altre clausole. Il testo completo e le relative clausole delimitanti sono forniti su richiesta dalla agenzia di viaggio dove il Cliente stipula il contratto e sono riportate nei contratti/polizze depositate presso gli uffici della contraente. Le condizioni di polizza saranno consegnate unitamente ai documenti di viaggio.

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